{"id":16301,"date":"2024-01-26T14:41:42","date_gmt":"2024-01-26T14:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ilquindicinale.com\/sgf\/?p=16301"},"modified":"2024-01-26T14:41:42","modified_gmt":"2024-01-26T14:41:42","slug":"intervista-al-prof-vittorio-daniele-sullautonomia-differenziata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilquindicinale.com\/sgf\/cultura\/intervista-al-prof-vittorio-daniele-sullautonomia-differenziata\/","title":{"rendered":"INTERVISTA AL PROF. VITTORIO DANIELE SULL&#8217;AUTONOMIA DIFFERENZIATA"},"content":{"rendered":"<p><strong>L\u2019autonomia differenziata in \u00abpillole\u00bb<\/strong><\/p>\n<p><strong>In cosa consiste l\u2019autonomia \u00abdifferenziata\u00bb o \u00abrafforzata\u00bb?<\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di \u00abforme e condizioni particolari di autonomia\u00bb che, secondo l\u2019articolo 116 della Costituzione, possono essere concesse alle regioni che ne facciano richiesta. Le materie sono quelle oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni. Si tratta delle ventitr\u00e9 materie elencate dall\u2019articolo 117 (terzo comma) della Costituzione, tra cui: istruzione; tutela della salute; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; energia; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; casse di risparmio e casse rurali. A queste si aggiungono altre tre materie (previste dal secondo comma dell\u2019articolo 117), su cui lo Stato ordinariamente detiene l\u2019esclusiva della legislazione: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull\u2019istruzione; tutela dell\u2019ambiente, dell\u2019ecosistema e dei beni culturali.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 nel 2001 \u00e8 stato modificato il Titolo V della costituzione che, all\u2019art. 116, prevede che le regioni possano richiedere ulteriori forme di autonomia?<\/strong><\/p>\n<p>Nella seconda met\u00e0 degli anni Novanta, si era rafforzata la Lega Nord con il progetto secessionista della Padania indipendente. Nel 1997 venne addirittura creato un Parlamento della Padania. Era diffusa l\u2019idea \u2013 sostenuta dalla Lega \u2013 che il Sud drenasse risorse dal Nord produttivo. Di fronte all\u2019avanzata leghista, per i partiti di centro-sinistra c\u2019era un problema di consenso politico nel settentrione del paese. Tali spinte accelerarono la tendenza politica gi\u00e0 in atto verso il decentramento amministrativo. Nel 1999 venne varato il programma di revisione costituzionale (D\u2019Alema-Amato) contenente spunti fondamentali per la revisione del Titolo V della Costituzione che, tra l\u2019altro, riguarda le Regioni. La riforma del Titolo V venne approvata nel 2001 dal Parlamento con maggioranza di centrosinistra.<\/p>\n<p><strong>Dal 2001 ci sono stati ulteriori passaggi verso l\u2019autonomia differenziata?<\/strong><\/p>\n<p>Ricordiamo che nel 2017 in Lombardia e Veneto si sono tenuti dei referendum consultivi aventi come oggetto l\u2019attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle due regioni. Nel 2018, il Governo Gentiloni \u2013 anche questo di centrosinistra \u2013 approv\u00f2 delle intese preliminari con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto contenenti richieste di forme particolari di autonomia in materia di tutela dell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema, sanit\u00e0, istruzione, lavoro, rapporti internazionali e con l\u2019Unione europea. Le tre regioni si sono riservate la possibilit\u00e0 di estendere il negoziato ad altre materie. Dal 2018, si sono susseguite altre iniziative fino a giungere al disegno di legge \u00abCalderoli\u00bb, approvato dal Senato il 23 gennaio 2024.<\/p>\n<p><strong>Cosa prevede il disegno di legge Calderoli?<\/strong><\/p>\n<p>Il disegno di legge definisce i principi generali per l\u2019attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall\u2019articolo 116 della Costituzione, nonch\u00e9 le relative modalit\u00e0 procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni interessate. In sintesi, l\u2019iter prevede uno \u00abschema d\u2019intesa preliminare\u00bb negoziato tra il governo e la Regione che chiede l\u2019autonomia rafforzata. Lo schema d\u2019intesa \u00e8 approvato dal Consiglio dei ministri e su di esso esprimono un parere la Conferenza unificata (i rappresentanti delle autonomie locali) e le competenti commissioni parlamentari con \u00abatti d\u2019indirizzo\u00bb. Si torna quindi al Consiglio dei ministri, che delibera sullo schema definitivo dell\u2019intesa (dopo un ulteriore negoziato con la Regione, se necessario) allegandolo a un apposito disegno di legge di approvazione. Questo disegno di legge viene trasmesso alle Camere per l\u2019approvazione a maggioranza assoluta.<\/p>\n<p>La legge stabilisce che l\u2019attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni \u00e8 consentita subordinatamente alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) previsti dalla Costituzione. Dovr\u00e0, quindi, essere stabilito il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale. Inoltre, per evitare squilibri economici tra le regioni, il disegno di legge prevede misure perequative, cio\u00e8 risorse aggiuntive anche per quelle che non richiedono maggiore autonomia.<\/p>\n<p><strong>Cosa rischiano le regioni del Sud con l\u2019autonomia differenziata?<\/strong><\/p>\n<p>Con l\u2019aumento delle competenze, le regioni del Nord tratterranno una percentuale maggiore dei tributi riscossi nel proprio territorio. Di conseguenza, il rischio \u00e8 che diminuiscano le risorse che vanno allo Stato per erogare i servizi anche alle regioni meridionali che, essendo meno sviluppate, hanno minore capacit\u00e0 fiscale. Come accennato, il disegno di legge prevede misure di riequilibrio territoriale. Ciononostante, con l\u2019aumento delle competenze in capo alle regioni, si avranno differenze nei modelli organizzativi e gestionali regionali che si tradurranno inevitabilmente in livelli diversi dei servizi. Tali differenze, che potrebbero accompagnarsi anche con quelle nelle retribuzioni del personale addetto ai servizi stessi, accentuerebbero le gi\u00e0 consistenti migrazioni dal Sud verso il Nord. In sostanza, il rischio concreto \u00e8 che con l\u2019autonomia differenziata aumentino i divari regionali nei servizi pubblici e, dunque, anche quelli economici.<\/p>\n<p><strong>Ma con i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) non si eviteranno disparit\u00e0 nei servizi?<\/strong><\/p>\n<p>I Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che ad oggi sono stati stabiliti solo per la sanit\u00e0 e per alcune prestazioni sociali, indicano uno standard minimo dei servizi essenziali da erogare, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale. Secondo il disegno di legge Calderoli, le materie su cui devono essere definiti i Lep sono quattordici e riguardano anche i \u00abdiritti fondamentali di cittadinanza\u00bb, come istruzione, sanit\u00e0, tutela del lavoro. Il trasferimento delle funzioni alle regioni in tali materie, pu\u00f2 avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep stessi e dei relativi costi e fabbisogni standard. Sebbene ci\u00f2 sembri offrire una garanzia di omogeneit\u00e0 su tutto il territorio nazionale, almeno a un livello di base, dei servizi pubblici, i Lep non eliminano il rischio di differenze di fatto.<\/p>\n<p>Essendo basati su indicatori misurabili (esempio, numero di utenti o quantit\u00e0 di un dato servizio), \u00e8 possibile che, in qualche caso, i Lep non assicurino la qualit\u00e0 delle prestazioni erogate o che, in altri casi, non siano in grado di definirne i contenuti, stante l\u2019impossibilit\u00e0 di misurarne ogni aspetto. Inoltre, in molti ambiti, a partire dalla sanit\u00e0 e dai servizi sociali, i livelli delle prestazioni sono gi\u00e0 molto diversi tra Nord e Sud, per cui sarebbe necessario colmare preliminarmente i divari. Ci\u00f2 richiederebbe ingenti risorse (attualmente non disponibili) e molto tempo. In ogni caso, se anche i Lep fossero definiti e rispettati, l\u2019autonomia differenziata, in quanto tale, determiner\u00e0 differenze nell\u2019organizzazione, nella gestione e nel finanziamento di servizi di grande rilevanza per i cittadini come la scuola, la sanit\u00e0 e i trasporti.<\/p>\n<p><strong>Ci sono fondate ragioni economiche per l\u2019attribuzione di forme di autonomia differenziata alle Regioni?<\/strong><\/p>\n<p>No, almeno non per tutte le materie. I beni e servizi pubblici che pi\u00f9 si prestano al decentramento sono quelli locali, che producono benefici territorialmente delimitati (esempi: una diga, l\u2019illuminazione pubblica, la viabilit\u00e0 locale). Non c\u2019\u00e8 alcuna ragione stringente per aumentare il decentramento nella sanit\u00e0, nell\u2019istruzione, nelle grandi reti di trasporto o nella produzione e distribuzione nazionale dell\u2019energia. Anzi, ci sono buone ragioni per sostenere che tali servizi dovrebbero essere gestiti dallo Stato.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00c8 vero che con questa riforma le regioni del Sud diventeranno pi\u00f9 efficienti nella gestione delle risorse e nell\u2019erogazione dei servizi?<\/strong><\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 alcun motivo fondato per pensare che le regioni meridionali diventeranno pi\u00f9 efficienti, considerato che l\u2019efficienza nell\u2019erogazione dei servizi dipende dal personale delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto delle risorse disponibili. Se, poi, ci si riferisce ai politici non \u00e8 affatto scontato che la concessione di maggiore autonomia contribuisca a selezionare politici pi\u00f9 capaci, anche in considerazione del fatto che, con l\u2019attuale legge elettorale, i candidati alle elezioni politiche e regionali sono sostanzialmente indicati dalle segreterie nazionali dei partiti.<\/p>\n<p>Secondo alcuni, con l\u2019autonomia differenziata, i cittadini potranno valutare meglio l\u2019operato dei politici che li rappresentano, non rieleggendo quelli che si dimostrano incapaci. Ma ci\u00f2, evidentemente, sarebbe possibile anche senza autonomia differenziata. Non si capisce come l\u2019autonomia possa rendere efficace tale \u00abmeccanismo sanzionatorio\u00bb che finora, pur a fronte di macroscopiche carenze nei servizi, non sembra aver funzionato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019autonomia differenziata in \u00abpillole\u00bb In cosa consiste l\u2019autonomia \u00abdifferenziata\u00bb o \u00abrafforzata\u00bb? Si tratta di \u00abforme e condizioni particolari di autonomia\u00bb che, secondo l\u2019articolo 116 della Costituzione, possono essere concesse alle regioni che ne facciano richiesta. Le materie sono quelle oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni. 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