{"id":13682,"date":"2020-11-04T21:05:09","date_gmt":"2020-11-04T21:05:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ilquindicinale.com\/sgf\/?p=13682"},"modified":"2020-11-04T21:05:22","modified_gmt":"2020-11-04T21:05:22","slug":"da-venerdi-6-novembre-la-calabria-in-zona-rossa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilquindicinale.com\/sgf\/attualita\/da-venerdi-6-novembre-la-calabria-in-zona-rossa\/","title":{"rendered":"DA VENERDI&#8217; 6 NOVEMBRE LA CALABRIA IN ZONA ROSSA"},"content":{"rendered":"<p><strong>AREA ROSSA<\/strong><strong>&#8211;\u00a0 Le aree rosse sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d&#8217;Aosta. Si applicano oltre alle misure dell&#8217;area gialla anche le seguenti:\u00a0<\/strong><strong>SPOSTAMENTI<\/strong><strong> E\u2019 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (zona rossa, ndr), nonch\u00e9 all\u2019interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa \u00e8 consentita. \u00c8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori (zona rossa, ndr) \u00e8 consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. <\/strong><strong>QUALI NEGOZI CHIUDONO-<\/strong><strong> sono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 individuate nell\u2019allegato 23 (LEGGI QUI L\u2019ELENCO), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l&#8217;accesso alle sole predette attivit\u00e0 e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivit\u00e0 svolta, i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. <\/strong><strong>CHIUSI BAR E RISTORANTI, SOLO ASPORTO FINO ALLE 22 E CONSEGNA A DOMICILIO<\/strong><strong>&#8211; sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l&#8217;attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; <\/strong><strong>CHIUSI I CENTRI SPORTIVI, AMMESSA ATTIVITA\u2019 INDIVIDUALE VICINO LA PROPRIA ABITAZIONE<\/strong><strong>. Le attivit\u00e0 svolte nei centri sportivi all\u2019aperto, sono sospese; sono altres\u00ec sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; \u00e8 consentito svolgere individualmente attivit\u00e0 motoria in prossimit\u00e0 della propria abitazione purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; \u00e8 altres\u00ec consentito lo svolgimento di attivit\u00e0 sportiva esclusivamente all\u2019aperto e in forma individuale; <\/strong><strong>DIDATTICA IN PRESENZA SOLO NEGLI ASILI, ALLE ELEMENTARI E AL PRIMO ANNO DELLE MEDIE<\/strong><strong>&#8211; fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell\u2019infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivit\u00e0 scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalit\u00e0 a distanza. Resta salva la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 in presenza qualora sia necessario l\u2019uso di laboratori \u00a0o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l\u2019effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilit\u00e0 e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell\u2019istruzione 7 agosto 2020, e dall\u2019ordinanza del Ministro dell\u2019istruzione\u00a0 n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; <\/strong><strong>UNIVERSITA\u2019 CON DIDATTICA A DISTANZA<\/strong><strong>&#8211; \u00e8 sospesa la frequenza delle attivit\u00e0 formative e curriculari delle Universit\u00e0 e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivit\u00e0 a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivit\u00e0, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Universit\u00e0, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalit\u00e0 in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, di cui all&#8217;allegato 18, nonch\u00e9 sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all&#8217;allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; <\/strong><strong>L\u2019INDICAZIONE AI DATORI DI LAVORO<\/strong><strong>&#8211; i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivit\u00e0 che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell&#8217;emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 agile.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AREA ROSSA&#8211;\u00a0 Le aree rosse sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d&#8217;Aosta. 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